Le imposte da pagare nelle compravendite immobiliari

Per le imposte da pagare alla stipula del contratto ci sono diverse casistiche, esaminiamole nel dettaglio per fornire un quadro completo.

Acquisto come prima casa da parte di un privato

  • imposta di registro del 2% calcolata sulla rendita catastale rivalutata
  • imposta ipotecaria fissa di 50 Euro
  • imposta catastale fissa di 50 Euro

L’imposta di registro minima è pari a 1.000 Euro.
La stessa aliquota si applica anche a garage, cantine e posti auto se sono abbinati (di pertinenza) della casa.

Acquisto come seconda casa da parte di un privato

  • imposta di registro del 9% calcolata sulla rendita catastale rivalutata
  • imposta ipotecaria fissa di 50 Euro
  • imposta catastale fissa di 50 Euro

L’imposta di registro minima è pari a 1.000 Euro.
La stessa aliquota si applica anche a garage, cantine e posti auto se sono abbinati (di pertinenza) della casa.

Acquisto come prima casa da una impresa o società costruttrice nei cinque anni dalla ultimazione dei lavori

  • imposta IVA del 4% calcolata sul valore di acquisto
  • imposta ipotecaria fissa di 200 Euro
  • imposta catastale fissa di 200 Euro
  • imposta di registro fissa di 200 Euro

La stessa aliquota si applica anche a garage, cantine e posti auto se sono abbinati (di pertinenza) della casa.

Acquisto come seconda casa da una impresa o società costruttrice nei cinque anni dalla ultimazione dei lavori

  • imposta IVA del 10% calcolata sulla cifra reale di acquisto
  • imposta ipotecaria fissa di 200 Euro
  • imposta catastale fissa di 200 Euro
  • imposta di registro fissa di 200 Euro

La stessa aliquota si applica anche a garage, cantine e posti auto se sono abbinati (di pertinenza) della casa.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pagate al notaio alla stipula del contratto e provvede lui al versamento al momento della registrazione dell’atto.

Nelle compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti devono inserire nel rogito una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui segnalare:

  • le modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera);
  • se per l’operazione si è fatto ricorso ad un agente immobiliare e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi dell’agente e dell’agenzia immobiliare;
  • le spese sostenute per l’attività di mediazione, con le relative modalità di pagamento.

 

L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione, comporta (oltre all’applicazione della sanzione penale) la perdita delle agevolazioni sul pagamento delle imposte di registro e ad accertamento di valore dei beni trasferiti.

In sostanza, verranno applicate le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale.

Inoltre, per chi commette omissione è prevista una sanzione amministrativa.

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